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Regolamento sanzioni Disciplinari alunni

 

REGOLAMENTO SANZIONI DISCIPLINARI

 

-       Vista la Costituzione italiana - art. 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”; art. 34 “La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”; 

-       Visto il DPR 24.6.1998, n. 249 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

-       Visto il DPR 21.11. 2007, n. 235 recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

-       Visto il D. Lgs. dello 01.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 30.10.2008, n. 169 che all’art. 2 introduce la valutazione del comportamento degli studenti inferiore alla sufficienza, vale a dire inferiore a 6/10 nonché ulteriori modalità applicative della nuova tipologia di valutazione; 

-       Vista la Direttiva Ministeriale MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche; 

-       Visto il DPR 22.06.2009, n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169; 

-       Considerati gli indicatori relativi alla valutazione del comportamento degli alunni approvati dal Collegio dei Docenti e contenuti nel POF d’Istituto; 

-       Considerato il Regolamento d’Istituto;

-       Acquisito il parere di studenti e famiglie ai sensi dell’art. 6 del sopracitato DPR. 249/1998 (patto educativo di corresponsabilità); 

 

Il Consiglio d’Istituto approva quanto segue:

 

 Art. 1 – Codice disciplinare.

 

-       Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa. Sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia e riparazione del danno: tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.

-       La responsabilità disciplinare è personale, la sanzione nell'ambito della comunità scolastica è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.

-       Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni.

-       Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno: la riparazione non estingue la mancanza rilevata.

-       L’applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

-       Ogni provvedimento disciplinare deve tutelare il diritto alla riservatezza.

-       Ogni provvedimento di allontanamento dalla scuola (da 1 a 15 gg.) è disposto solo in caso di gravi e/o ripetute infrazioni.

-       Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.

-       Ogni provvedimento disciplinare è sempre adottato dal Consiglio di Classe (v. art. 328 del D.Leg.vo n. 297/94. comma 2) e deve contemplare una modalità di rapporto con la famiglia.

-       Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

 

Art. 2 - Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità Scolastica.

 

Richiamo verbale del docente e/o Dirigente Scolastico

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a:

 a) scarsa diligenza e puntualità;

 b) disturbo lieve durante la lezione;

 c) atteggiamenti scorretti;

d) lievi violazioni delle norme di sicurezza.

Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in attesa di ammonizione scritta.

 

Art. 3 - Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o Dirigente Scolastico sul registro di classe e comunicazione alla famiglia.

 

1. Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica o di persone esterne alla scuola (compagni, personale docente e non, persone esterne);

2. Disturbo continuo durante le lezioni, che impedisce la piena funzionalità del servizio o ostacolino il svolgimento delle attività educative e formative;

3. Violazioni alle norme di sicurezza;

4. Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati;

5. Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri. In questo caso è previsto anche il risarcimento del danno;

6. Rifiuto di consegnare il cellulare.

 

Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un docente estraneo al Consiglio di Classe, questi ne darà comunicazione al coordinatore della classe stessa.

 

Art. 4 - Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla scuola per un periodo da uno a cinque giorni  e comunicazione alla famiglia e l’esclusione e/o decadenza da incarichi ufficiali (quali rappresentanti di classe o d’Istituto).

 

1. Recidiva dei comportamenti su menzionati già sanzionati con ammonizione scritta;

2. Gravi scorrettezze, quali ad esempio uso improprio dei cellulari e dei social, falsificazione di firme e alterazione di risultati.

 

Art. 5 - Allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Classe e comunicazione alla famiglia degli studenti.

 

1. Recidiva dei comportamenti sanzionati nell'art. 4;

2. Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone;

3. Comportamenti irresponsabili che mettono a rischio l’incolumità propria e altrui.

 

Art. 6 - Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica  fino al termine dell’anno scolastico o che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale.

 

- Commissione di reati che costituiscano violazione del Codice penale.

 

Art. 7 - Estensione delle sanzioni

 

- Le sanzioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dai locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, stages, tirocini, etc.

  

Art. 8 - Esclusione dalla partecipazione alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione.

 

- I comportamenti che prevedono l’allontanamento dalle lezioni provocano automaticamente l’esclusione dalle attività extracurriculari. Non sono ammessi a partecipare alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione gli allievi che registrano un numero di note disciplinari, annotate sul Registro di classe, superiore a 3.

L’esclusione, comunque, sarà valutata caso per caso.

 

Art. 9 - Conversione delle sanzioni

 

Nei casi previsti dagli artt. 4, 5, 6 e 7 il Consiglio di Classe deve offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali:

a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;

b) collaborazione con il personale ausiliario;

c) riordino della biblioteca;

d) attività di volontariato.

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono generalmente convertibili. La possibilità di tali conversioni è demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di Classe che valuterà caso per caso l'opportunità.

 

Art.10 -  Termini per l'irrogazione delle sanzioni e per le impugnazioni

 

- Gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo avere sentito le ragioni addotte dallo studente, che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze, che saranno riportate nel verbale della riunione del Consiglio di classe.

- I procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni devono concludersi entro quindici giorni dalla data della contestazione del fatto.

- Contro le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso all'Organo di garanzia entro dieci giorni dalla comunicazione della sanzione comminata.

 

Art.11 - Organo di Garanzia

 

Impugnazioni

 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso ad un apposito Organo di Garanzia entro dieci giorni dalla comunicazione.

L’Organo di Garanzia è composto da:

-       Il Dirigente scolastico che lo presiede;

-       Un docente designato dal Consiglio d’Istituto;

-       Un rappresentante dei genitori designato dal Consiglio d’Istituto;

-       Un alunno designato dal Consiglio d’Istituto.

I componenti dell’Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d’Istituto.

L'Organo di Garanzia si riunisce una volta che è chiamato a decidere sulle sanzioni erogate dagli organi competenti della scuola.

L’organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi 10 giorni.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia vengono emanate per iscritto, pubblicate all'albo della scuola e notificate alle persone interessate.

Ogni riunione dell'Ordine di Garanzia verrà appositamente verbalizzata, e le decisioni assunte, messe per iscritto, saranno firmate da tutti i componenti dell’Organo stesso.

Le funzioni dell’Organo di Garanzia sono:

·       proposta di eventuali modifiche/integrazioni (a seguito delle indagini effettuate);

·       facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti;

·       informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali, controllo sull'efficacia degli interventi informativi);

·       assistenza agli Organismi di Disciplina dei Consigli di Classe nella definizione delle sanzioni sostitutive;

·       assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola (sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso;

·       intermediario con l'Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario.

 

Il ricorso all'OG può essere inoltrato da parte dei genitori dello studente o da chiunque ne abbia interesse. In caso di ricorso o di conflitto l'O.G. convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola. Lo scopo primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.

La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio. Le decisioni all'interno dell'OG vengono prese a maggioranza o per consenso, a discrezione dell'OG stesso.

I provvedimenti decisi dall'organo collegiale preposto comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso dinanzi a tale Organo, può chiedere la commutazione della sanzione ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati

Regolamento_sanzioni_disciplinari_23-24_2.pdf